AVVISA che il Giudice Delegato del Tribunale di Sciacca, Dott. F. Cerrone ha
ORDINATO
procedersi
alla vendita senza incanto del seguente immobile:
“immobile
con destinazione residenziale abitativa, sito in Sciacca, Quartiere
San Michele, Via S. Venera n. 11, composto da piano terra allibrato
al N.C.E.U. del Comune di Sciacca alla partita n. 6843, foglio di
mappa 167, particella 206/sub 3, categoria A/4, classe 3, di vani tre
a piano terra e da un vano sottotetto a primo piano da catastare con
altezza inferiore ai minimi abitabili. Superficie utile abitabile di
mq,. Circa 41,00 circa. Confina con Santa Venera, con Accardi
Francesco, vicolo Barone e con Piazza Calogero. In cattivo stato di
manutenzione”
Il
tutto nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi e come meglio
descritto nelle relazioni di stima agli atti del fascicolo
fallimentare, alle quali si fa rinvio per quant’altro qui non
riportato, con contestuale autorizzazione per ogni interessato a
prenderne visione sotto la vigilanza del cancelliere.
DETERMINA
il
prezzo base della vendita :
€.
7.050,00
La
vendita con la modalità senza incanto avrà luogo davanti a questo
Giudice il
5.10.2017 alle ore 9.00
e segg. presso il Palazzo di Giustizia di Sciacca, viale Quasimodo.
Per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito positivo,
la vendita con incanto avrà luogo il successivo 12.10.2017
ore 09:00
e segg..
Termine scadenza presentazione offerte: 04/10/2017
Le
forme di pubblicità integrativa, le modalità di presentazione delle
domande e le modalità di presentazione delle offerte sono quelle di
cui appresso:
DISCIPLINA
DELLA VENDITA SENZA INCANTO
Le
offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca entro le
ore 12 del giorno precedente la data fissata per a vendita. Sulla
busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa
dall’offerente), il nome del giudice delegato e la data della
vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né
numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta,
né ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta.
L’offerta
dovrà contenere:
il
cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale,
(nonché una fotocopia del documento di identità e del codice
fiscale dell’offerente) il domicilio e lo stato civile del
soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice
tutelare. N.B. ognuno è ammesso ad offrire, personalmente o a mezzo
di procuratore legale; i procuratori legali possono anche fare
offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..
se
l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata
la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa e
il nome del legale rappresentante ed allegata aggiornata visura
camerale
C.C.I.A.A.
ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza dell’Ente e la
spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i
suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante
procura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale;
la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune
sede del Tribunale, unitamente a un recapito telefonico o fax o
e-mail; in mancanza, tutte le comunicazioni previste saranno
effettuate presso la Cancelleria;
i
dati identificativi del bene cui è interessato, con l’espressa
dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
l’indicazione
del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo
del 75% di quello a base d’asta indicato nella presente ordinanza,
a pena di inefficacia;
il
termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non
potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di
aggiudicazione;
l’espressa
indicazione di avere preso visione dell’avviso e della perizia di
stima nonché di conoscere ogni altra informazione inerente le
modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di
diritto del bene staggito desumibili dal fascicolo processuale.
3.
All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, un assegno
circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Sciacca –
Fallimento “... “ (inserire
numero e anno del fallimento che compare nella
prima
pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto
n....”
(in caso di più lotti) per
un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione,
che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del
saldo prezzo. In alternativa al deposito di assegno circolare, la
prestazione della cauzione può avvenire mediante fideiussione
autonoma per un importo pari al 10% del prezzo offerto, irrevocabile
e a prima richiesta, da rilasciarsi da banche, società assicuratrici
o intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio garanzie e che siano sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione in favore della
procedura fallimentare con necessità, in tal caso, di deposito di
copia della fideiussione rilasciata, di documentazione attestante la
natura del soggetto rilasciante la fideiussione e la sottoposizione
dello stesso a revisione contabile da parte della società di
revisione.
L’offerta
presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà
procedere all’aggiudicazione all’unico o al maggior offerente
anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
L’aggiudicatario
è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti
all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato
successivamente all’aggiudicazione dal curatore ed il relativo
pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato
per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si
intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di
trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione.
L’importo
del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle
spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato
nell’offerta, ovvero, in mancanza di indicazione del termine o
laddove ne sia indicato uno superiore, entro 120 giorni dalla data di
aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto intestato al
Fallimento - le cui coordinate saranno comunicate dal curatore -
ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non
trasferibili intestati a “Tribunale di Sciacca - Fallimento
“...
“(inserire
numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita)
“lotto n…” (in
caso di più lotti).
L’aggiudicatario può, per giustificati motivi, chiedere di essere
autorizzato al pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un
termine che non superi, però, dodici mesi.
L’aggiudicatario
che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può
chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e
a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o
intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è
rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del
rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di
decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni
eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della
fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice
Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che
sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata
entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza
dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo
di multa.
Chi
vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo
immobile oggetto della vendita.
In
caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine
indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà
disposto l’incameramento della cauzione; in caso di successiva
vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà
tenuto al pagamento della differenza. Nel caso in cui il termine
finale per il versamento scada in un giorno compreso nel periodo di
sospensione feriale lo stesso si intenderà fissato al primo giorno
immediatamente successivo al periodo di sospensione feriale.
8. Le
buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e
nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora per
l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte
valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel
corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel
termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere
inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più
alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli
offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano
di eguale importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non
riterrà di disporre l’incanto, disporrà la vendita a favore di
chi risulterà aver depositato per primo l’offerta.
9. In
caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art.
573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo di prezzo e delle
spese sarà comunque quello indicato nell’ordinanza di vendita.
10. L’aggiudicazione
sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione, a
differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte
successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del
quinto).
DISCIPLINA
DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO
A) Ogni
offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12
del giorno precedente a quello dell’incanto, la domanda di
partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non trasferibili
intestati a
“Tribunale
di Sciacca – Fallimento “.... “(inserire numero e anno del
fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di
vendita), “lotto n....” (in caso di più lotti) di importo pari
rispettivamente all’1% e al 9% del 75% di quello a base d’asta
indicato nella presente ordinanza, a titolo di cauzione.
B) La
domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi
indicati nella disciplina della vendita senza incanto.
C) Ognuno
è ammesso ad offrire, personalmente o a mezzo di mandatario munito
di procura speciale; i procuratori legali possono anche fare offerte
per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..
D) L’aggiudicatario
è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto
del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente
all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà
essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del
prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno
anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il
residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali offerte in
aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate
in cancelleria entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione.
E) L’importo
del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle
spese, dovranno essere versati entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto), mediante bonifico
bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno
comunicate dal curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante
deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili
intestati a
“Tribunale
di Sciacca – Fallimento “... “(inserire numero e anno del
fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di
vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). L’aggiudicatario
può, per giustificati motivi, chiedere di essere autorizzato al
pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un termine che non
superi, però, dodici mesi.
F) L’aggiudicatario
che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può
chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e
a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o
intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è
rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del
rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di
decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni
eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della
fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice
Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che
sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata
entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza
dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo
di multa.
G) Chi
vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo
immobile oggetto della vendita.
H) In
caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato
nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto
l’incameramento della cauzione.
I) Se
l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita
subito dopo la chiusura dell’incanto.
J) Chiunque
(ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può
effettuare un’offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno
un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d. “aumento del quinto”),
entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto.
K) Le
offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca; sulla busta dovrà
essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente
l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente),
il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza
del termine per l’offerta); nessun’altra indicazione, né nome
delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata
fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere
apposta sulla busta.
L) L’offerta
dovrà contenere tutti gli elementi nella disciplina della vendita
senza incanto.
M) All’offerta
dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del
documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare
non trasferibile intestato a “Tribunale di Sciacca – Fallimento
“... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella
prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso
di più lotti) per un importo pari al doppio della cauzione versata
per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base
dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di
mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento.
N) Il
Giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la
regolarità delle offerte, indirà la gara - della quale il
cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 c.p.c.
nonché comunicazione all’aggiudicatario - fissando il termine
entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse
modalità indicate per la disciplina della vendita senza incanto.
O) Le
eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno
aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora
indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano
presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a
gara sulla base della offerta più alta; qualora sia presente il solo
offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente non
effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà
aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo
indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti un aumento
sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che
risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il
giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta
in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita
della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura.
Nel
corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel
termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere
inferiore al minimo indicato.
L’aggiudicatario
è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti
all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato
successivamente all’aggiudicazione dalla cancelleria ed il
relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo
termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate
dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al
fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di
aggiudicazione.
L’importo
del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle
spese, dovranno essere versati entro il termine indicato
nell’offerta, ovvero, in mancanza di indicazione del termine o
laddove ne sia indicato uno superiore, entro 120 giorni dalla data
di aggiudicazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato al
Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal curatore,
ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a
“Tribunale di Sciacca - Fallimento “... “(inserire
numero e
anno
del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di
vendita) “lotto
n…” (in
caso di più lotti) ovvero
a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà
indicato dal Curatore.
L’aggiudicatario
può, per giustificati motivi, chiedere di essere autorizzato al
pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un termine che non
superi, però, dodici mesi.
L’aggiudicatario
che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può
chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile
e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o
intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è
rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del
rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di
decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni
eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della
fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice
Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che
sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata
entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza
dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo
di multa.
Chi
vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo
immobile oggetto della vendita.
In
caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine
indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà
disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente non
diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita
dopo la chiusura della gara.
CONDIZIONI
DELLA VENDITA
1)
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a
misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente
vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun
motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere
- ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
ambientali per la bonifica dei luoghi - per qualsiasi motivo non
considerati, anche se occulti, riconoscibili o comunque non
evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
l’immobile
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di
pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura
dell’aggiudicatario. Se occupato dal fallito, o da terzi senza
titolo, nel decreto di trasferimento sarà ordinato l’immediato
sgombero con spese a carico della procedura nei limiti di euro
500,00.
ogni
onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico
dell’aggiudicatario.
la
proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a
carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di
trasferimento e in ogni caso non prima del versamento dell’intero
prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al
trasferimento.
per
tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di
legge.
Sciacca
06/07/2017
Il
Giudice Delegato
Dott.ssa
F. Cerrone
Il
Curatore
Avv. Michele Barbera