Il Palazzo di Giustizia di Sciacca

GIU' LE MANI DALLA GIUSTIZIA

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giovedì 5 ottobre 2017

ASTA APPARTAMENTO 12/10/2017: PREZZO B.A. €.5.287,50

Tribunale di Sciacca 
Fallimento n.3/98
Asta del 12/10/2017
Prezzo a base d'asta €.5.287,50



   

Descrizione bene: “immobile con destinazione residenziale abitativa, sito in Sciacca, Quartiere San Michele, Via S. Venera n. 11, composto da piano terra allibrato al N.C.E.U. del Comune di Sciacca alla partita n. 6843, foglio di mappa 167, particella 206/sub 3, categoria A/4, classe 3, di vani tre a piano terra e da un vano sottotetto a primo piano da catastare con altezza inferiore ai minimi abitabili. Superficie utile abitabile di mq,. Circa 41,00 circa. Confina con Santa Venera, con Accardi Francesco, vicolo Barone e con Piazza Calogero. 

Planimetria: 



Domanda: Scarica il modello di domanda (presentare in bollo da €.16,00):

Fai due assegni circolari come indicato in domanda, con fotocopia del documento di riconoscimento e metti tutto in busta chiusa con all'esterno la dicitura: NOME E COGNOME DI CHI PRESENTA LA BUSTA, DOTT.SSA CERRONE, ASTA DEL 12/10/2017 e consegna il tutto alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca entro il 11/10/2017 ore 12:00.

By Avv. Michele Barbera

sabato 29 luglio 2017

ASTA A PREZZO RIBASSATO €. 7.050,00: FALLIMENTO N.3/98: APPARTAMENTO IN RISTRUTTURAZIONE ZONA SAN MICHELE SCIACCA - VENDITA - SCADENZA OFFERTE 04/10/2017

Procedura fallimentare : n.03/1998

   


AVVISO DI VENDITA


IL CURATORE
- Vista l'ordinanza del Giudice Delegato del 06/07/2017

AVVISA che il Giudice Delegato del Tribunale di Sciacca, Dott. F. Cerrone ha 
ORDINATO
procedersi alla vendita senza incanto del seguente immobile:

immobile con destinazione residenziale abitativa, sito in Sciacca, Quartiere San Michele, Via S. Venera n. 11, composto da piano terra allibrato al N.C.E.U. del Comune di Sciacca alla partita n. 6843, foglio di mappa 167, particella 206/sub 3, categoria A/4, classe 3, di vani tre a piano terra e da un vano sottotetto a primo piano da catastare con altezza inferiore ai minimi abitabili. Superficie utile abitabile di mq,. Circa 41,00 circa. Confina con Santa Venera, con Accardi Francesco, vicolo Barone e con Piazza Calogero. In cattivo stato di manutenzione”

Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi e come meglio descritto nelle relazioni di stima agli atti del fascicolo fallimentare, alle quali si fa rinvio per quant’altro qui non riportato, con contestuale autorizzazione per ogni interessato a prenderne visione sotto la vigilanza del cancelliere.

DETERMINA


il prezzo base della vendita : €. 7.050,00


La vendita con la modalità senza incanto avrà luogo davanti a questo Giudice il 5.10.2017 alle ore 9.00 e segg. presso il Palazzo di Giustizia di Sciacca, viale Quasimodo. Per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito positivo, la vendita con incanto avrà luogo il successivo 12.10.2017 ore 09:00 e segg..


Termine scadenza presentazione offerte: 04/10/2017


Le forme di pubblicità integrativa, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di presentazione delle offerte sono quelle di cui appresso:

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

  1. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta, né ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta.
  2. L’offerta dovrà contenere:
  1. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, (nonché una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente) il domicilio e lo stato civile del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. N.B. ognuno è ammesso ad offrire, personalmente o a mezzo di procuratore legale; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..

  1. se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed allegata aggiornata visura camerale

C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza dell’Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale;

  1. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale, unitamente a un recapito telefonico o fax o e-mail; in mancanza, tutte le comunicazioni previste saranno effettuate presso la Cancelleria;

  1. i dati identificativi del bene cui è interessato, con l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

  1. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo del 75% di quello a base d’asta indicato nella presente ordinanza, a pena di inefficacia;

  1. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;

  1. l’espressa indicazione di avere preso visione dell’avviso e della perizia di stima nonché di conoscere ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito desumibili dal fascicolo processuale.

3. All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Sciacca – Fallimento “... “ (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo. In alternativa al deposito di assegno circolare, la prestazione della cauzione può avvenire mediante fideiussione autonoma per un importo pari al 10% del prezzo offerto, irrevocabile e a prima richiesta, da rilasciarsi da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione in favore della procedura fallimentare con necessità, in tal caso, di deposito di copia della fideiussione rilasciata, di documentazione attestante la natura del soggetto rilasciante la fideiussione e la sottoposizione dello stesso a revisione contabile da parte della società di revisione.
  1. L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico o al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
  2. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione.
L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, ovvero, in mancanza di indicazione del termine o laddove ne sia indicato uno superiore, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento - le cui coordinate saranno comunicate dal curatore - ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Sciacca - Fallimento

... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). L’aggiudicatario può, per giustificati motivi, chiedere di essere autorizzato al pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un termine che non superi, però, dodici mesi.
L’aggiudicatario che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo di multa.
  1. Chi vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto della vendita.
  2. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza. Nel caso in cui il termine finale per il versamento scada in un giorno compreso nel periodo di sospensione feriale lo stesso si intenderà fissato al primo giorno immediatamente successivo al periodo di sospensione feriale.
8. Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano di eguale importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l’incanto, disporrà la vendita a favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta.
9. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’ordinanza di vendita.
10. L’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto).

DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO

A) Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell’incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati a
Tribunale di Sciacca – Fallimento “.... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita), “lotto n....” (in caso di più lotti) di importo pari rispettivamente all’1% e al 9% del 75% di quello a base d’asta indicato nella presente ordinanza, a titolo di cauzione.
B) La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati nella disciplina della vendita senza incanto.
C) Ognuno è ammesso ad offrire, personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..
D) L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali offerte in aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in cancelleria entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione.
E) L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto), mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a
Tribunale di Sciacca – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). L’aggiudicatario può, per giustificati motivi, chiedere di essere autorizzato al pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un termine che non superi, però, dodici mesi.
F) L’aggiudicatario che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo di multa.
G) Chi vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto della vendita.
H) In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione.
I) Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura dell’incanto.
J) Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può effettuare un’offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d. “aumento del quinto”), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto.

K) Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta); nessun’altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
L) L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi nella disciplina della vendita senza incanto.
M) All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Sciacca – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento.
N) Il Giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle offerte, indirà la gara - della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 c.p.c. nonché comunicazione all’aggiudicatario - fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate per la disciplina della vendita senza incanto.
O) Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura.
  1. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato.
  2. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dalla cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione.
  3. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine indicato nell’offerta, ovvero, in mancanza di indicazione del termine o laddove ne sia indicato uno superiore, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal curatore, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “Tribunale di Sciacca - Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà indicato dal Curatore.

L’aggiudicatario può, per giustificati motivi, chiedere di essere autorizzato al pagamento del saldo prezzo in forma rateale, con un termine che non superi, però, dodici mesi.
  1. L’aggiudicatario che sia stato autorizzato a versare il prezzo ratealmente può chiedere di essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del rilascio dell’immobile entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile. L’escussione della fideiussione è attivata dal curatore, su autorizzazione del Giudice Delegato. La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, che sarà emessa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. In caso di decadenza dell’aggiudicatario, le rate già versate sono acquisite a titolo di multa.
  2. Chi vi abbia interesse può stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto della vendita.

  1. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della gara.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ambientali per la bonifica dei luoghi - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, riconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

  1. l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura dell’aggiudicatario. Se occupato dal fallito, o da terzi senza titolo, nel decreto di trasferimento sarà ordinato l’immediato sgombero con spese a carico della procedura nei limiti di euro 500,00.

  1. ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.

  1. la proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento.

  1. per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
Sciacca 06/07/2017
Il Giudice Delegato

Dott.ssa F. Cerrone





Sciacca, 29/11/2015

                                                                                   Il Curatore
                                                                         Avv. Michele Barbera



 INFORMAZIONI E VISITE: Curatore Avv. Michele Barbera
Tel.092575097
Mob.: 3356117568
E mail: avvmichelebarbera@gmail.com